
Nel contesto della disciplina dell’abusivismo edilizio, il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) prevede, agli articoli 33 e 34, la possibilità di ricorrere alla fiscalizzazione dell’abuso quale misura alternativa alla demolizione di opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia o in totale assenza della stessa.
Primo Incontro
Verifica documentazione e definizione della tipologia di intervento per la pratica da presentare.
Redazione e presentazione della FISCALIZZAZIONE EDILIZIA
Effettuazione di un rilievo tecnico per predisporre la pratica necessaria alla FISCALIZZAZIONE EDILIZIA.


La fiscalizzazione edilizia, disciplinata dagli artt. 33 e 34 del DPR 380/2001, consente di sostituire la demolizione di opere abusive con una sanzione pecuniaria, qualora la rimozione risulti tecnicamente impossibile o dannosa per la parte conforme. Si applica sia in caso di interventi realizzati in totale che in parziale difformità dal titolo abilitativo. L’abuso non viene sanato, ma ne viene riconosciuta l’impossibilità materiale alla rimozione. La sanzione è proporzionata al valore dell’opera o al costo di produzione.
Art. 33 – Interventi in totale difformità o in assenza di permesso di costruire
L’articolo 33 disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1 del DPR 380/2001, realizzati in totale difformità o in assenza del permesso di costruire. In questi casi è disposta l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva da parte del Comune. Se la demolizione non è tecnicamente eseguibile senza compromettere la parte conforme dell’edificio, si applica una sanzione pecuniaria così determinata:
per immobili a uso residenziale: pari al doppio del costo di produzione dell’opera abusiva, calcolato secondo i criteri dell’art. 13 della L. 392/1978 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione;
per immobili a uso diverso dal residenziale (es. produttivo o commerciali): pari al doppio del valore venale dell’opera abusiva, determinato dall’Agenzia delle Entrate.
Il comma 3 precisa che, qualora l’intervento riguardi immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'amministrazione competente ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.
Il comma 4 precisa che, qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A (centro storico), il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma 3. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
Art. 34 – Interventi in parziale difformità
L’articolo 34 disciplina le opere edilizie eseguite in parziale difformità rispetto al permesso di costruire. In linea generale, è prevista la demolizione della parte abusiva. Tuttavia, qualora la demolizione non sia tecnicamente possibile senza compromettere la parte conforme, si applica una sanzione pecuniaria sostitutiva.
La sanzione, come previsto dal comma 2, è calcolata in modo differenziato in base alla destinazione d’uso:
per immobili residenziali, la sanzione è pari al triplo del costo di produzione della parte abusiva, determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392;
per immobili ad uso diverso da quello residenziale (es. produttivo, commerciale), la sanzione è pari al triplo del valore venale della parte abusiva, determinato a cura dell’Agenzia del Territorio.
In ogni caso, l’importo della sanzione non può essere inferiore a 1.032 euro.
Il comma 2-bis estende l’applicazione delle disposizioni anche agli interventi in parziale difformità realizzati mediante SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, comma 1).
L'INCARICO PREVEDE:
Contattaci per la FISCALIZZAZIONE EDILIZIA
Rilievo Tecnico con misuratore laser
Moduli SCIA in accertamento di conformità
Modello ufficiale fornito dal Comune di Roma.
Relazione Tecnica Asseverata
Redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere).
Elaborati Grafico
Rappresentazione dello stato attuale e del progetto proposto.
Documentazione Fotografica:
Fotografie dell'immobile e del contesto circostante, utili per una valutazione completa dell'intervento.
Atti di Assenso di Altri Enti (se necessari):
Autorizzazioni o nulla osta da parte di enti competenti, in caso di interventi su immobili sottoposti a vincoli (es. paesaggistici, ambientali, storici).
Relazione tecnica strutturale che analizzi come la rimozione della parte abusiva comprometterebbe la stabilità o la sicurezza dell’intera struttura o di parti conformi.
Determinazione delle sanzioni comunali previste in considerazione delle diverse forme di sanatoria.
Modalità di Presentazione:
La documentazione deve essere presentata attraverso il portale SUET (Sportello Unico per l'Edilizia Telematico) del Comune di Roma. È necessario accedere con le credenziali SPID per l'invio telematico della pratica.

