
L’operazione consente la trasformazione del sottotetto in unità residenziale, favorendo il contenimento del consumo di suolo. Sono previste deroghe anche ai requisiti igienico-sanitari, nei limiti stabiliti dalla normativa. Il recupero del sottotetto rappresenta un’opportunità significativa per valorizzare e ampliare il patrimonio abitativo esistente, rispondendo alla crescente esigenza di nuove unità residenziali in ambito urbano e periurbano.
Primo Incontro
Verifica documentazione e definizione della tipologia di intervento per la pratica da presentare.
Redazione e presentazione del RECUPERO DEL SOTTOTETTO
Effettuazione di un rilievo tecnico per predisporre la pratica necessaria al RECUPERO DEL SOTTOTETTO


La L.R. Lazio n. 13 del 16 aprile 2009 disciplina il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, con l’obiettivo di promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di nuovo suolo.
Legge Regionale Lazio n. 13/2009 – "Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivo dei sottotetti esistenti"
Ambito di applicazione
La legge si applica ai sottotetti esistenti alla data del 16 aprile 2009, purché attigui o annessi ad unità immobiliari ubicate nello stesso edificio e destinati a prima casa. Sono esclusi gli edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (insediamenti urbani storici).
Deroghe alle norme igienico-sanitarie
La legge introduce specifiche deroghe ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e dai regolamenti edilizi comunali:
Altezza media interna: fissata in 1,90 metri, considerata dal solaio di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante; per i solai non orizzontali la mediana tra il punto più alto e quello più basso.
Altezza minima delle pareti: in caso di soffitto non orizzontale, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitativo e 1,30 metri per quelli destinati a spazi accessori o di servizio.
Rapporto aeroilluminante: è consentito un rapporto minimo tra superficie finestrata apribile e superficie di pavimento pari a 1/16, inferiore al rapporto standard di 1/8 previsto dalla normativa nazionale.
Spazi con altezza inferiore ai minimi: devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e possono essere utilizzati come spazi di servizio destinati a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali spazi non è prescritta.
Deroghe agli strumenti urbanistici
La legge consente interventi di recupero dei sottotetti anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali adottati o vigenti e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle seguenti condizioni.
Modifiche alla sagoma dell'edificio: sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente.
Sopraelevazione o abbassamento dell'ultimo solaio: è consentita per raggiungere l'altezza prevista per l'abitabilità, a condizione che non incidano negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, nonché le norme sismiche.
Obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali: per la realizzazione di nuove unità immobiliari, è previsto l'obbligo di reperire spazi per parcheggi nella misura di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa, con un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di assolvere a tale obbligo, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l'intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
Requisiti aggiuntivi
Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento termico e, in conformità alla L.R. 27 maggio 2008, n. 6, interventi di risparmio idrico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili e recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.
L'INCARICO PREVEDE:
Contattaci per il RECUPERO SOTTOTETTI
Rilievo Tecnico con misuratore laser
Modulo S.C.I.A.
Modello ufficiale fornito dal Comune di Roma - intervento art.3, c.1, lettera d) - Ristrtturazione edilizia.
Relazione Tecnica Asseverata e illustrativa
Redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere).
Relazioni specialistiche (strutturali, energetiche, paesaggistiche, ambientali) richieste dal tipo di intervento.
Elaborati Grafico
Rappresentazione dello stato attuale e del progetto proposto.
Documentazione Fotografica:
Fotografie dell'immobile e del contesto circostante, utili per una valutazione completa dell'intervento.
Determinazione del contributo di costruzione, standard urbanistici ed eventuale contributo straordinario (se necessario).
Atti di Assenso di Altri Enti (se necessari):
Autorizzazioni o nulla osta da parte di enti competenti, in caso di interventi su immobili sottoposti a vincoli (es. paesaggistici, ambientali, storici).
Dichiarazione di Inizio e Fine Lavori
Modalità di Presentazione:
La documentazione deve essere presentata attraverso il portale SUET (Sportello Unico per l'Edilizia Telematico) del Comune di Roma. È necessario accedere con le credenziali SPID per l'invio telematico della pratica.

