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SANATORIE EDILIZIE

CILA in sanatoria e SCIA in Accertamento di Conformità Articoli 6-bis, 36 e 36-bis del D.P.R. 380/2001

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, noto come Testo Unico dell’Edilizia, disciplina gli interventi edilizi sul territorio nazionale, prevedendo anche specifici strumenti per la regolarizzazione delle opere eseguite in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, le cosiddette sanatorie edilizie, regolamentate dagli art. 6-bis, art. 36 e art. 36-bis, che permettono di evitare sanzioni più gravi e rendendo l’opera legittima.

Primo Incontro

Verifica documentazione e definizione della tipologia di intervento per la pratica da presentare.

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Redazione e presentazione delle SANATORIE EDILIZIE

Effettuazione di un rilievo tecnico per predisporre la pratica necessaria alla S.C.I.A. o C.I.L.A. in sanatoria.

Le diverse forme di sanatoria previste dal D.P.R. 380/2001 consentono, in base alla tipologia di intervento eseguito e al grado di difformità riscontrato, di regolarizzare la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, secondo gli art. 6-bis, art.36 e art.36-bis.

Art. 6-bis – Comunicazione di inizio lavori asseverata in sanatoria (CILA tardiva o in sanatoria)

L’art. 6-bis, introdotto dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), consente la regolarizzazione degli interventi edilizi che, pur rientrando tra quelli di edilizia libera soggetti a CILA, siano stati eseguiti senza preventiva comunicazione.

Condizioni per l’applicazione:

  • L’intervento deve rientrare tra quelli elencati all’art. 6-bis, comma 1, ossia opere realizzabili mediante CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

  • Non è richiesto l’accertamento di doppia conformità (a differenza dell’art. 36).

  • È sufficiente presentare una CILA tardiva, corredata da asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione.

  • È previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 1.000, ridotta a € 333,33 se la comunicazione avviene spontaneamente prima dell’accertamento da parte dell’amministrazione.

Art. 36 – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

L’art. 36 disciplina l’accertamento di conformità urbanistica ed edilizia per opere realizzate in assenza o in totale difformità ad opere soggette al permesso di costruire o ad interventi soggetti a SCIA alternativa al permesso nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01.

Condizioni per l’applicazione:

  • L’intervento deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera, sia a quella vigente al momento della presentazione dell’istanza (doppia conformità).

  • Il proprietario o avente titolo presenta un’apposita istanza di sanatoria al Comune, corredata dalla documentazione tecnica e dai pareri eventualmente richiesti.

  • È previsto il pagamento di un contributo di costruzione, calcolato secondo le disposizioni comunali, maggiorato di una sanzione.

Art. 36-bis – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

L’art. 36-bis, introdotto con il DL 69/2023 (Decreto Semplificazioni-bis), prevede una procedura semplificata per la regolarizzazione di interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità alla SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 37. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

Condizioni per l’applicazione:

  • Prevede che, in presenza di determinati requisiti e lieve entità della difformità, l’amministrazione possa rilasciare un provvedimento semplificato di sanatoria, anche in deroga al principio della doppia conformità, sulla base di criteri tecnici ed edilizi definiti con regolamento regionale o comunale.

  • Si applica esclusivamente nei casi individuati dalla normativa e con procedura subordinata all’acquisizione del parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ove prevista.

  • Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio del contributo di costruzione in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32 o pari al doppio dell'aumento del valore venale, non inferiore a 1.032 euro e fino ad un massimo non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37.

L'INCARICO PREVEDE:

Contattaci per le SANATORIE EDILIZIE

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  • Moduli C.I.L.A. / S.C.I.A. in accertamento di conformità

    Modello ufficiale fornito dal Comune di Roma.

  • Relazione Tecnica Asseverata

    Redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere).

  • Elaborati Grafico

    Rappresentazione dello stato attuale e del progetto proposto.

  • Documentazione Fotografica:

    Fotografie dell'immobile e del contesto circostante, utili per una valutazione completa dell'intervento.

  • Atti di Assenso di Altri Enti (se necessari):

    Autorizzazioni o nulla osta da parte di enti competenti, in caso di interventi su immobili sottoposti a vincoli (es. paesaggistici, ambientali, storici).

  • Determinazione delle sanzioni comunali previste in considerazione delle diverse forme di sanatoria.

In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 36-bis, lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Modalità di Presentazione:

La documentazione deve essere presentata attraverso il portale SUET (Sportello Unico per l'Edilizia Telematico) del Comune di Roma. È necessario accedere con le credenziali SPID per l'invio telematico della pratica.